Statuto

Statuto Associazione di Promozione Sociale Attivarti.org

Art. 1 – Costituzione
1. E’ costituita nel rispetto del codice civile Art. 36 e della L 383/2000 l’associazione di promozione sociale denominata Attivarti.org, con sede a Torniella, Roccastrada (Grosseto) in piazza del Popolo 20, di seguito detta Associazione.

Art. 2 – Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro, considera la diversità una risorsa, è attenta alle tematiche di genere e alla sostenibilità sociale e ambientale. Si propone di realizzare interventi che valorizzino la cittadinanza attiva, il benessere comunitario e l’attenzione in termini etici ed estetici al territorio.
L’Associazione è del tutto autonoma. Nella sua autonomia provvede a promuovere rapporti di collaborazione con enti, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, profit e non profit. Tali collaborazioni hanno la finalità del perseguimento degli scopi dell’associazione, dello sviluppo del territorio, della promozione della collaborazione tra gli enti del privato sociale.
L’associazione ha lo scopo di:
- Stimolare la relazione fra persone e territorio, con l’intento di aumentare la consapevolezza delle prime su caratteristiche e dinamiche del secondo.
- Favorire la tutela e valorizzazione di risorse culturali, ambientali e territoriali, con particolare attenzione a quelle minori e/o attualmente meno tutelate e/o valorizzate.
- Promuovere la diffusione e l’utilizzo calibrato di tecnologie innovative e contenuti digitali liberi
Per il raggiungimento dei suddetti scopi l’associazione potrà mettere in atto diverse attività, tra le quali:
- organizzare e coordinare eventi e iniziative attraverso i quali stimolare l’interesse e la partecipazione diretta di vari segmenti della popolazione
- partecipare alla gestione di spazi e strutture orientate a ospitare attività quali: turismo sociale e ambientale, convegni scientifici, manifestazioni artistiche, culturali, ambientali e relative a innovazione e trasferimento tecnologico
- redigere (sia come testi originali che come traduzioni e adattamenti di testi prodotti da terzi) documenti, quali rapporti tecnici, articoli scientifici e divulgativi, manuali e altri testi
- svolgere attività di comunicazione attraverso vari media (stampa, radio e televisione, web), sia a titolo di promozione che di resoconto delle attività svolte
- produrre video, servizi fotografici, software e manufatti a supporto delle attività di cui sopra
- progettare e gestire percorsi formativi negli ambiti di cui al presente statuto
Nella realizzazione delle attività di cui sopra, l’Associazione adotta e promuove percorsi sostenibili e metodologie partecipate. Basandosi su esperienze pregresse dei soci, l’Associazione mira a massimizzare il coinvolgimento diretto di singoli cittadini e di soggetti collettivi (enti, altre associazioni, realtà private).
L’Associazione opera prevalentemente sul territorio italiano, ma non esclude e –anzi- incoraggia lo sviluppo di attività multiculturali in Italia e all’estero.
L’associazione potrà svolgere tutte le attività connesse a quelle indicate.
L’associazione ha durata di 50 anni. Tale durata può essere prorogata con deliberazione dell’assemblea dei soci

Art. 3 – Soci
1. Sono soci coloro che aderiscono all’associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa. I soci si impegnano al rispetto dello statuto e di tutte le disposizioni dell’Associazione.
2. Possono aderire all’Associazione tutti coloro, italiani e non, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, mediante domanda scritta con la quale l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione, di rispettare gli orientamenti dell’associazione e le delibere assembleari, nonché di agire in coerenza con le finalità dell’associazione. Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo. L’iscrizione decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, avendo il socio effettuato il versamento della quota associativa.
3. Contro il diniego di ammissione è ammesso ricorso entro 30 giorni sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei soci nella sua prima convocazione ordinaria.
4. I soci cessano di appartenere all’associazione per: dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo in forma scritta; non aver effettuato il versamento della quota associativa; indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso entro 30 giorni al collegio arbitrale.
5. L’attività dei soci è libera e volontaria ed è prestata prevalentemente in forma gratuita. L’associazione potrà, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori, dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 – Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione. Ogni singolo socio può avere un massimo di due deleghe.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 – Organi
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente

Art. 6 – Assemblea
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci, è presieduta dal Presidente il quale nomina un segretario della riunione.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei soci, lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Consiglio Direttivo con avviso scritto spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. Nell’avviso deve essere contenuto l’ordine del giorno con indicazione degli argomenti da trattare.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3.
5. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
7. L’assemblea ha i seguenti compiti:
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo; approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo economico-finanziario; approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16; stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; deliberare la modifica dello statuto, deliberare lo scioglimento dell’associazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da almeno 3 membri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno con indicazione degli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere al suo interno il Presidente e il Vicepresidente
- nominare al suo interno, qualora lo ritenga necessario, il Segretario e il Tesoriere;
- convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
- fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro attenendosi alle finalità dell’Associazione, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.

Art. 8 – Presidente
1. Il Presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
3. In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9 – Vicepresidente
Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente.

Art. 10 – Segretario
Il segretario, qualora nominato, provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci. E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 11 – Tesoriere
Il Tesoriere, qualora nominato, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Predispone i bilanci e rendiconti dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo. Si occupa di tenere i libri contabili dell’Associazione.

Art. 12 – Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere riconfermate.
2. Qualora nel corso dell’anno venga a mancare un membro del direttivo, il Consiglio può provvedere alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo membro. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a scadenza di mandato del direttivo, qualora nella prima assemblea successiva alla nomina questi venga confermato nella carica. In caso contrario l’assemblea provvederà alla nomina di un nuovo membro.
3. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

Art. 13 – Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d’istituzioni pubbliche, fondazioni finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubblica di fondi. Nel caso di raccolta pubblica di fondi l’associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
j) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta da uno dei membri del consiglio direttivo con delega degli altri membri.
4. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14 – Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 – Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, il bilancio preventivo e un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l’anno solare.
4. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta di eventuali utili o avanzi di gestione tra i soci.

Art. 16 – Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 – Scioglimento
Per deliberare in assemblea lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Comments are closed.